IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  l'art.  3,  comma  13,  della legge 24 dicembre 2003, n. 350
(legge  finanziaria  2004)  che  nell'autorizzare,  ai fini e per gli
effetti  di  quanto  previsto  dall'art.  6,  comma  1,  del Trattato
Lateranense con la Santa Sede, la spesa massima di 25 milioni di euro
per  l'anno  2004 e di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 a
carico del bilancio dello Stato ed iscritta nello stato di previsione
della  spesa  del  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per
l'anno 2004, unita' previsionale di base n. 2.1.2.8 assegnata al C.R.
n.   2  -  Dipartimento  per  il  coordinamento  dello  sviluppo  del
territorio  per  le  politiche  del  personale e gli affari generali,
demanda  ad  un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, da
emanarsi   entro  centoventi  giorni  dall'entrata  in  vigore  della
medesima  legge,  il  compito  di stabilire le modalita', i criteri e
l'entita'  delle  erogazioni  da  effettuarsi  a  favore dei soggetti
creditori;
  Visto  l'art. 6, del Trattato tra la Santa Sede e lo Stato italiano
dell'11 febbraio 1929, reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n.
810,  il  quale,  tra l'altro, prevede l'obbligo a carico dello Stato
italiano  di  provvedere  a  proprie  spese, a mezzo degli occorrenti
accordi  con  gli  enti  interessati,  affinche'  sia assicurata alla
Citta'  del  Vaticano una adeguata dotazione di acque in proprieta' e
sia  altresi'  assicurato  il coordinamento dei servizi pubblici alla
stessa connessi;
  Vista  la  convenzione  stipulata  in  data  18 agosto  1931 tra il
Ministero  delle  finanze,  il  Ministero  dei  lavori pubblici ed il
Governatorato dello Stato della Citta' del Vaticano;
  Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;
  Vista la normativa tariffaria in materia dei servizi idrici emanata
con    deliberazioni    del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica;
  Vista l'intesa definitivamente chiarificatrice dell'interpretazione
e  della  attuazione  del sopracitato art. 6 del Trattato Lateranense
tra  l'Italia e la Santa Sede in ordine al regime idrico della Citta'
del Vaticano formalizzata con scambio di lettere, rispettivamente, in
data  2 gennaio  2004,  a  firma  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri, ed in data 13 gennaio 2004, a firma del Segretario di Stato
Vaticano,  con  i  relativi  allegati  che recepisce, tra l'altro, le
indicazioni  contenute  nel  testo  di  convenzione  del 1982 e della
relativa  ultraventennale  prassi  attuativa  concordemente osservata
dalle parti;
  Considerato che, in base agli impegni internazionali, la Citta' del
Vaticano   corrisponde  esclusivamente  un  contributo  periodico  in
riconoscimento  degli  oneri  strumentali  connessi  con il trasporto
delle acque;
  Ritenuta   quindi   la   necessita'   di  compensare  nella  misura
riconosciuta  congrua l'onere che in base agli impegni internazionali
vigenti  vengono  a  gravare  sul soggetto fornitore dei servizi allo
Stato  della  Citta'  del  Vaticano  in  relazione  ai  costi  per il
trasporto  delle  acque  e  per il collettamento e la depurazione dei
reflui, sia per quanto attiene agli oneri accumulati nel passato, sia
per   quelli  che  si  determineranno  in  futuro,  in  misura  annua
ricorrente;
  Considerata  la somma di Euro 1.100.000 che, a titolo straordinario
e  senza  pregiudizio  del carattere gratuito dei servizi idrici come
statuito  dall'art.  6  del Trattato Lateranense, la Santa Sede si e'
dichiarata  disposta  a  far versare una tantum dall'Ente fruitore al
soggetto  erogatore,  quale  contributo  ai  costi  aggiuntivi  nella
gestione  delle  risorse  idriche  connessi  alla  salvaguardia della
salute umana ed alla protezione del territorio;
  Vista   la   relazione   tecnico-illustrativa   di  accompagnamento
all'emendamento governativo al disegno di legge finanziaria 2004, poi
recepito  e  trasposto  nell'art. 3, comma 13, della legge n. 350 del
2003  sopra  richiamata  acquisita  agli atti dell'istruttoria, dalla
quale  risulta che l'arco temporale da considerare agli effetti della
disposizione  di  cui  trattasi  e'  quello decorrente dal 1° gennaio
1998,  anche  in  considerazione  della natura giuridica ed economica
assunta  da  quella  data  dal  soggetto erogatore dei servizi idrici
ricadenti  nell'ambito applicativo del richiamato art. 6 del Trattato
Lateranense;
  Considerato  che,  ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 3,
comma  13,  della citata legge n. 350 del 2003, il soggetto erogatore
dei  servizi  in  argomento,  e  pertanto,  creditore  del contributo
compensativo  previsto  dal presente decreto e' da individuarsi nella
ACEA S.p.a.;
  Considerato  che al regime giuridico dei servizi idrici dello Stato
della Citta' del Vaticano, in virtu' del carattere internazionale del
rapporto,  non  si estende la disciplina tariffaria di ordine interno
relativa ai predetti servizi;
  Ritenuta  la  necessita' di procedere, avuto riguardo agli obblighi
ed  ai  diritti  che derivano al soggetto gestore in dipendenza degli
obblighi  internazionali  dello  Stato  italiano  nei confronti dello
Stato  della  Citta'  del  Vaticano,  ad  una  congrua determinazione
compensativa degli oneri effettivamente sostenuti;
  Considerato  che  il  contributo  corrisposto  dallo Stato italiano
all'ACEA  S.p.a.,  per  i  servizi  resi  allo Stato della Citta' del
Vaticano  in  applicazione  di  un  trattato  internazionale,  non e'
assoggettabile all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
  Ritenuto,  a  conclusione  dell'istruttoria e degli approfondimenti
svolti  in  sede  tecnica,  che in mancanza dei dati inerenti i costi
elementari  delle  componenti  dei  singoli servizi, relativamente al
servizio   di  distribuzione  dell'acqua  potabile  ed  a  quello  di
collettamento e di depurazione delle acque reflue, quale parametro di
riferimento  al  fine  della  determinazione  del  contributo possano
essere  assunte  le  relative  tariffe  vigenti  nel  tempo applicate
all'utenza  con  le  riduzioni  necessarie  per  tenere  conto  delle
peculiari caratteristiche delle utenze vaticane;
  Vista  la  nota  datata  25 febbraio  2004, n. 43l/P con i relativi
allegati,  a  firma  del presidente di ACEA S.p.a., con la successiva
integrazione  in  data  1° marzo  2004, con cui la predetta societa',
coerentemente  con  i criteri definiti secondo le intese raggiunte in
sede   tecnica   ed   indicati   nella   nota   del  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei trasporti n. 319 del 20 febbraio 2004, a firma
del  capo  del  Dipartimento  per il coordinamento dello sviluppo del
territorio  per  le politiche del personale e gli affari generali, ha
fornito i dati di competenza relativamente a ciascun anno dal 1998 al
2003  concernenti  i costi afferenti il servizio di adduzione idrica,
di  collettamento  e di depurazione, tenendo conto del contributo per
il  servizio  idrico  a carico dello Stato della Citta' del Vaticano,
calcolato  in  base  al  testo  di convenzione del 1982, sopracitata,
comprensivo della rivalutazione annuale secondo gli indici dei prezzi
al  consumo  per le famiglie di operai e di impiegati (FOI) nel tempo
vigenti, come specificato in dispositivo;
  Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                               Oggetto

  1.  Il  presente  decreto  ha  per  oggetto  modalita',  criteri ed
ammontare  dell'erogazione  del  contributo compensativo a carico del
bilancio  dello  Stato  da  corrispondere  ai sensi e per gli effetti
dell'art.  3, comma 13, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante
«Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello   Stato  (legge  finanziaria  2004)»,  a  favore  dei  soggetti
creditori  per  la  fornitura  del  servizio di adduzione idrica e di
quelli  connessi,  di  collettamento  e  di  depurazione  delle acque
reflue,  in seguito nel loro insieme definiti «servizi idrici», dello
Stato  della  Citta' del Vaticano, in virtu' dell'art. 6 del Trattato
Lateranense reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810, ed in
conformita' agli impegni attuativi conseguenti.